Regesto a
Art. 270 lett. e n. 2 PP; legittimazione attiva della vittima in ambito di ricorso per cassazione.
La vittima può ricorrere per cassazione in virtù dell'art. 270 lett. e n. 2 PP, se lamenta una violazione dei diritti che le sono attribuiti dalla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), in particolare quello di ottenere una decisione giudiziaria previsto all'art. 8 cpv. 1 lett. b LAV (consid. 2).
Regesto b
Art. 8 cpv. 1 lett. b, art. 9 cpv. 4 LAV ; decreto di parziale non luogo a procedere; procedura penale ginevrina.
Il procuratore generale ginevrino non è un'autorità giudiziaria anche quando emana un decreto di non luogo a procedere o di condanna (consid. 3.2).
Nel procedimento per decreto penale il diritto cantonale non può escludere il diritto della vittima di ottenere una decisione giudiziaria, riconosciuto dall'art. 8 cpv. 1 lett. b LAV (consid. 3.3).