Regesto
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.
- Lo Stato estero che ha ottenuto informazioni dalla Svizzera nel quadro dell'assistenza giudiziaria non può utilizzarle per l'istruzione di reati ai sensi dell'art. 2 lett. a della convenzione soltanto se l'autorità svizzera ha subordinato l'assistenza giudiziaria alla condizione espressa che non si proceda a tale utilizzazione.
- Nozione di reato fiscale.