Regesto
Art. 230 LEF; costi della procedura chiusa.
Siccome il diritto dei creditori a soddisfare le proprie pretese sui beni del fallito cade non appena la procedura, sospesa per mancanza di attivi, viene chiusa, i creditori che hanno chiesto la dichiarazione di fallimento devono assumersi i costi della procedura. Il decreto del giudice del fallimento che ordina il prelievo dei costi sui beni della massa diviene in tal caso nullo e l'ufficio di esecuzione non può farvi capo in una successiva procedura di sequestro (p.es. facendone menzione nel verbale di sequestro) intentata contro il debitore.