Regesto
Art. 510 CC. Revoca di un testamento pubblico mediante la distruzione dell'atto.
1. Solo la distruzione del documento originale confezionato dal pubblico ufficiale ha per effetto la revoca del testamento; ladistruzione di una copia dell'atto non comporta la revoca del testamento (consid. 1).
2. Affinchè l'atto possa essere considerato distrutto non è necessario che esso sia stracciato o bruciato, ma basta che venga perforato, vi siano apposti tratti di penna o la scrittura sia cancellata mediante abrasione o in alto modo (consid. 2).