Regesto
Protezione delle marche, concorrenza sleale.
1. Art. 6 cpv. 1 LMF. La marca "ESCOLINO" si distingue sufficientemente dalla designazione "SECCOLINO", utilizzata come marca, benché entrambe si riferiscano a merci della stessa natura (apparecchi per seccare la biancheria); è determinante l'impressione generale suscitata presso il pubblico che acquista la merce (consid. 2).
2. Un comportamento autorizzato dal punto di vista del diritto delle marche non è, in linea di principio, contrario alle norme della buona fede, ai sensi della disposizione generale dell'art. 1 LCSI (consid. 3).