Regesto
Decretofederale sulla stabilizzazione del mercato edilizio, del 25 giugno 1971; blocco delle costruzioni.
Se varie persone edificano insieme una nuova costruzione per uso industriale o artigianale, della quale esse si ripartiscono la proprietà per piani, la costruzione complessiva non può eccedere la cubatura e il costo determinati dall'art. 4 lett. c del decreto federale, a meno che sia destinata alla razionalizzazione o alla ricerca.