Regesto
Art. 174 cpv. 2 n. 2 in relazione con l'art. 194 cpv. 1 LEF; dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione; annullamento del fallimento in seguito al deposito dell'importo dovuto presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore.
Nell'ambito del deposito nel senso dell'art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF, il debitore può eccezionalmente far dipendere dall'esito di un ulteriore processo la consegna al creditore dell'importo depositato. Il debitore di cui è stato dichiarato il fallimento senza preventiva esecuzione dispone di un interesse legittimo a procedere in questo modo, se la pretesa che ha dato luogo alla dichiarazione di fallimento è contestata, rispettivamente non è mai stata esaminata in un processo ordinario (consid. 2.2.5).
Il debitore non può tuttavia far dipendere la consegna dell'importo depositato anche dal suo consenso (consid. 2.2.6).