Regesto
Art. 100 LAMI e 88 LCStr.
L'Istituto nazionale può far valere il suo diritto di regresso nei confronti dell'autore del danno o del suo assicuratore per responsabilità civile solo nel caso e in quanto le sue prestazioni e quelle del terzo responsabile o del suo assicuratore oltrepassano il danno totale. Esso è subrogato nei diritti del danneggiato quando il pregiudizio assicurato e il danno o la parte di danno da risarcire dal terzo o suo assicuratore per responsabilità civile sono identici. Il diritto al risarcimento per il danno che l'Istituto non ha assicurato permane al leso.