Regesto
Azione di ripetizione dell'indebito; art. 86 LEF.
1. Il debitore che ha pagato per evitare la realizzazione forzata dei suoi beni è legittimato ad agire per la ripetizione dell'indebito in base all'art. 86 LEF (consid. 2).
2. La conversione di una valuta straniera in valuta svizzera allo scopo di promuovere un'esecuzione in Svizzera non comporta novazione del credito oggetto dell'esecuzione e, pertanto, non si oppone a una ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 86 LEF (consid. 3).