Regesto
Art. 51 cpv. 2 CO.
Le casse pensioni private o regolate dal diritto pubblico cantonale sono soggette all'ordine di regresso previsto dalla disposizione menzionata. La cessione dei diritti dell'assicurato o la surrogazione in tali diritti, stabilita da norme statutarie o regolamentari o dalla legislazione cantonale, è inoperante qualora abbia per effetto una deroga a detto ordine.