Regesto
LF sulla procedura amministrativa.
Interpretazione dell'art. 1 cpv. 3: l'art. 55 è applicabile alla procedura avanti l'autorità cantonale di ultima istanza soltanto nella misura in cui prevede che può essere tolto l'effetto sospensivo del ricorso.
La decisione incidentale con cui la menzionata autorità rifiuta di restituire l'effetto sospensivo si fonda sul diritto cantonale e non soggiace quindi al ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.