Regesto
Art. 246-248 e art. 263 CPP. Distinzione tra le registrazioni e gli oggetti da perquisire rilevanti e non rilevanti (suscettibili d'essere sequestrati direttamente) sotto il profilo del dissigillamento.
Oggetti manifestamente non soggetti alla tutela del segreto e nemmeno rilevanti sotto il profilo della perquisizione e del dissigillamento, come p. es. droghe o denaro contante, possono essere esclusi dal sigillamento e lasciati a disposizione del pubblico ministero (senza una decisione di merito sul dissigillamento) per destinarli a ulteriore utilizzazione. Questi oggetti possono essere sequestrati conformemente alle disposizioni degli art. 263 segg. CPP. I mezzi di prova, supporti di dati e altre registrazioni da perquisire secondo gli art. 246-248 segg. CPP, suscettibili di essere coperti dalla tutela di un segreto e dei quali è chiesto il dissigillamento, segnatamente telecomunicazioni rilevate, memorizzate e scaricate, possono essere formalmente sequestrati dal pubblico ministero soltanto dopo il dissigillamento (art. 248 CPP) e la perquisizione (art. 246 CPP). Protezione giuridica processuale contro decisioni di dissigillamento risp. di sequestro (consid. 2).