Regesto
Art. 56 cpv. 2, art. 25 cpv. 2 lett. a, art. 42 cpv. 3 e 4, art. 84 LAMal; art. 7 cpv. 1, art. 8 cpv. 4 e 5 OPre ; art. 17 LPD: Consegna di documentazione medica; protezione dei dati.
L'assicuratore malattia può pretendere dal fornitore di prestazioni la consegna della documentazione necessaria alla valutazione del bisogno di cure alfine di effettuare il controllo di economicità nelle case di cura; ciò vale per il rapporto di cura e per il controllo dei segni vitali (consid. 7).
La domanda di consegna non richiede una motivazione individuale nel singolo caso (consid. 8.1 e 8.2).