Regesto
Art. 46 cpv. 2 Cost.; utile contabile relativo ad immobili adibiti ad investimento di capitale.
Caso di un'impresa proprietaria di immobili in un Cantone in cui non dispone di uno stabilimento. Ove l'impresa rivaluti gli immobili al valore d'investimento originario, riponendo tra gli attivi ammortamenti effettuati in precedenza, l'intero utile contabile soggiace all'imposizione del Cantone in cui sono situati gli immobili, e ciò anche se gli ammortamenti erano stati fatti a suo tempo (in parte) a scapito dell'utile d'impresa a causa del reddito insufficiente degli immobili.