Regesto
Art. 4 Cost; formalismo eccessivo.
La natura particolare dell'azione fondata sugli art. 679 e 684 CC consente a colui che la promuove di formulare le proprie conclusioni in modo del tutto generale. È sufficiente che nella domanda siano definiti le cause e gli effetti della molestia. Per il rimanente, l'attore ha il diritto di lasciare al giudice la cura di determinare, ove occorra in base a perizie, le misure da adottare nella fattispecie concreta. È inficiata da formalismo eccessivo la decisione che annulla una domanda le cui conclusioni non specifichino le immissioni nocive e le misure idonee ad eliminarle.