Regesto
Contratto di lavoro; licenziamento in tronco (art. 337 CO).
Circostanze apparse dopo la disdetta del contratto non possano essere fatte valere quali giusti motivi a sostegno di un licenziamento in tronco. Nondimeno, a talune condizioni restrittive, è possibile prevalersi retroattivamente di circostanze anteriori alla disdetta in tronco, le quali non erano conosciute, né potevano esserlo, dalla parte che ha dato la disdetta.