Regesto
Sequestro o pignoramento di reddito futuro ( art. 93, 275 LEF ).
La durata massima di un anno decorre dall'esecuzione del provvedimento. Tuttavia, se il pignoramento è infruttuoso o l'esecuzione del sequestro non ha esito positivo perché la quota pignorabile è stata fissata in modo contrario alla legge o inadeguato, il termine di un anno decorre dal momento in cui è steso un nuovo verbale di pignoramento o di sequestro risultante dalla decisione dell'autorità di vigilanza. Negli altri casi rimane determinante la data della prima esecuzione (precisazione della giurisprudenza).