Regesto
Art. 756 cpv. 2 CO e art. 260 LEF. Portata della cessione dei diritti litigiosi ai fini della legittimazione attiva nell'azione di responsabilità.
Al creditore ammesso definitivamente nella graduatoria e a cui la massa fallimentare ha ceduto il diritto di promuovere l'azione di responsabilità spettante alla società, l'organo convenuto della società non può eccepire che l'ammissione è avvenuta a torto.