Regesto
Compravendita. Conclusione del contratto mediante scambio di telex ( art. 1, 13, 16 cpv. 1 CO ).
Lo scambio mediante telex di dichiarazioni concordanti, che confermano l'esito di negoziati contrattuali svolti per telefono, non adempie le condizioni dell'art. 13 CO ma assume un valore probatorio prossimo a quello di un contratto scritto (consid. 3a). Conclusione del contratto mediante scambio di telex ammessa nella fattispecie, pur essendo stata eventualmente riservata la forma scritta (consid. 3a, b).