Regesto
Garanzia per i difetti della cosa.
Art. 197 CO.
Per il solo fatto d'attribuire all'oggetto che pone in vendita un determinato valore, il venditore non promette una qualità della cosa nel senso dell'art. 197 CO.
D'altra parte, la circostanza che la cosa venduta non possegga il valore indicato dal venditore non costituisce un difetto materiale o giuridico ai sensi della disposizione citata.