Regesto
Art. 43 CP; misure per gli anormali mentali.
1. La raccomandazione, rivolta all'autorità di esecuzione, di determinare le modalità di un trattamento psichiatrico non può essere assimilata ad una misura ordinata in applicazione dell'art. 43 n. 1 cpv. 1 CP (consid. 4 lett. a).
2. Ove i periti si limitino a preconizzare come unico trattamento colloqui che il paziente dovrebbe avere con uno psichiatra, il giudice può rinunciare ad ordinare una misura ai sensi dell'art. 43 n. 1 cpv. 1 CP e lasciare all'autorità d'esecuzione il compito di provvedervi (consid. 4 lett. b).