Regesto
Forza derogatoria del diritto federale. Limitazione cantonale della circolazione dei veicoli cingolati (art. 3, 5, 43 e 106 LCS).
1. Sulle strade aperte in modo generale ai veicoli a motore, la circolazione di questi ultimi, inclusa quella dei veicoli cingolati, può essere oggetto di un divieto cantonale soltanto se tale divieto è debitamente indicato con il segnale corrispondente, ai sensi dell'art. 5 LCS (consid. 3).
2. Per converso, la circolazione dei veicoli cingolati, al pari di quella degli altri veicoli a motore, può essere vietata fuori delle strade carrozzabili senza che occorra indicare tale divieto con la segnaletica corrispondente (art. 43 cpv. 1 e art. 5 cpv. 1 e 2 LCS) (consid. 4b).
3. I cantoni rimangono competenti a disciplinare la circolazione dei veicoli a motore, e quindi anche dei veicoli cingolati, fuori delle aree di circolazione soggette alla LCS (consid. 4c).