Regesto
Art. 4 Cost.; competenza intercantonale nell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale in un cantone diverso da quello in cui è stata pronunciata la condanna.
Non viola l'art. 4 Cost. un accordo concluso tra il cantone in cui è stata pronunciata la condanna e quello in cui è eseguita la pena e secondo il quale competenti a decidere sulla consegna di stampati a un detenuto sono le autorità del cantone in cui è stata pronunciata la condanna.