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Regesto
1. a) L'approvazione passata in giudicato della zona in questione conferisce all'ente pubblico competente il diritto di espropriazione (art. 96 della legge edilizia bernese del 7 giugno 1970, art. 128 cpv. 1 lett. a della legge edilizia bernese del 9 giugno 1985). Il controllo della decisione pianificatoria adottata nella fattispecie deve pertanto estendersi anche ai requisiti stabiliti dal diritto costituzionale in materia di espropriazione e di procedura espropriativa (consid. 3).
b) La modificazione di un piano delle zone allo scopo di realizzare una piazza di tiro non può, alla stregua dei principi pianificatori determinanti, essere soggetta a requisiti inferiori a quelli applicabili per il rilascio di una licenza edilizia ai sensi dell'art. 24 LPT (consid. 4cf).
c) L'assenza di una possibilità di riesame completo, imposta anche dall'art. 33 LPT, costituisce un diniego di giustizia formale (consid. 4).
2. Il cittadino toccato dal conferimento del diritto di espropriazione può chiedere a un tribunale che soddisfi i requisiti di cui all'art. 6 CEDU di decidere non soltanto sulla misura dell'indennità, ma anche sulla questione se l'espropriazione sia giustificata; è dubbio se il Tribunale federale adito con ricorso di diritto pubblico adempia i menzionati requisiti (consid. 4ch).
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Referenzen
Artikel:
art. 6 CEDU,