Regesto
Art. 44 CP; trattamento ambulatorio degli alcolizzati e dei tossicomani.
I capoversi 2 e 3 dell'art. 43 n. 3 CP concernenti il trattamento ambulatorio degli anormali mentali sono applicabili per analogia anche al trattamento ambulatorio degli alcolizzati e dei tossicomani secondo l'art. 44 CP, ove tale trattamento risulti inefficace o pericoloso per altri e il giudice debba pertanto decidere se e in quale misura la pena sospesa sia ancora da eseguire o se, in luogo e vece dell'esecuzione della pena, occorra ordinare altro trattamento ambulatorio della stessa indole.