Regesto
Art. 117 CP e art. 125 CP; persona ferita responsabile dell'esposizione a un pericolo che ha cagionato le sue lesioni.
Chi si limita a rendere possibile, a organizzare o a favorire l'esposizione a pericolo di un'altra persona, non è colpevole in linea di principio di lesioni personali o di omicidio ove si realizzi il rischio consapevolmente accettato da tale persona e di cui quest'ultima è anzitutto responsabile (consid. 3a).
Chi accetta che un ciclista si attacchi al suo ciclomotore e continua a guidare correttamente, non è di regola penalmente responsabile delle lesioni personali o della morte del ciclista sopravvenuti in tali circostanze (consid. 3b).