Regesto
Privazione della libertà a scopo d'assistenza; nozione di grave stato d'abbandono; rinuncia all'assunzione di una perizia nella procedura giudiziaria.
Il motivo di collocamento speciale del grave stato d'abbandono ai sensi dell'art. 397a cpv. 1 CC è commisurato a uno stato di trascuratezza incompatibile con la dignità umana (consid. 3).
Giusta l'art. 397e n. 5 CC l'allestimento di una nuova perizia è rimesso all'apprezzamento del giudice, qualora la decisione giudiziaria di prima istanza sia già stata emanata in collaborazione con un perito. Se un Cantone prevede un'unica istanza giudiziaria, questa è obbligata ad assumere una perizia. È ammissibile, alla luce dell'art. 397e n. 5 CC, che essa si basi su di un referto peritale di una procedura giudiziaria svoltasi subito prima? Quesito lasciato indeciso (consid. 4c).