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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU; diritto ad un'udienza pubblica nell'ambito di un procedimento disciplinare concernente l'esercizio dell'avvocatura.
Nelle controversie di carattere civile, l'art. 6 n. 1 CEDU garantisce il diritto ad una decisione giudiziaria nell'ambito di un procedimento pubblico (consid. 2.1).
Il procedimento disciplinare in materia di avvocature secondo l'art. 17 LLCA contempla tra le possibili misure quella del divieto di esercitare la professione e costituisce quindi una controversia di carattere civile (consid. 2.2).
Le garanzie procedurali di cui all'art. 6 n. 1 CEDU - e, quindi, anche il diritto ad una pubblica udienza - valgono anche nel caso in cui in concreto sia inflitto rispettivamente sia litigioso dinanzi ad un tribunale solo un avvertimento e non il divieto di esercitare la professione (consid. 2.3).

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Referenzen

Artikel: Art. 6 n. 1 CEDU, art. 17 LLCA