Regesto
Art. 13 n. 1 e 2 lett. a, art. 14 n. 1 lett. a del regolamento (CEE) n. 1408/71; art. 11 del regolamento (CEE) n. 574/72; lavoratore distaccato.
Un lavoratore reclutato da un'impresa svizzera in uno Stato membro allo scopo di intraprendere immediatamente un'attività lavorativa in un altro Stato membro non adempie le condizioni di un distaccamento ai sensi dell'art. 14 n. 1 lett. a del regolamento (CEE) n. 1408/71 e soggiace di conseguenza alla legislazione dello Stato in cui esercita la sua attività conformemente all'art. 13 n. 2 lett. a di questo regolamento (consid. 2-10).