Regesto
Art. 2 cpv. 1 Prot. n. 7 CEDU e art. 14 cpv. 5 Patto ONU II: diritto di impugnare un giudizio penale dinanzi a un tribunale di seconda istanza.
Le condizioni secondo le quali si può esercitare il diritto di ricorrere dinanzi a un tribunale della giurisdizione superiore sono previste dalle leggi nazionali. Gli art. 2 cpv. 1 Prot. n. 7 CEDU e 14 cpv. 5 Patto ONU II non esigono che un siffatto tribunale sia dotato di pieno potere d'esame, sia in fatto che in diritto.
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino costituisce quindi un tribunale di seconda istanza ai sensi delle predette norme, sebbene il ricorso per cassazione preveda solo un riesame completo delle questioni di diritto, quello dei fatti e delle prove essendo limitato all'arbitrio (consid. 2).