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Regesto

Art. 2 cpv. 2 CP.
L'applicazione del diritto più favorevole non ha luogo quando trattasi di contravvenzioni alle regole della circolazione stradale. Si giudica esclusivamente secondo il vecchio diritto se il conducente di un autoveicolo ha violato una disposizione della legge federale sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, interamente abrogata dal 10 gennaio 1963 e, in caso affermativo, come dev'essere punito al riguardo.
Costituisce un'eccezione l'art. 90 num. 2 cpv. 1 LCStr., il quale, per i casi in cui il pericolo dipende da una violazione delle regole della circolazione, ha sostituito l'art. 237 CP.

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Referenzen

Artikel: Art. 2 cpv. 2 CP, art. 237 CP