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Regesto

1. La vendita e l'esercizio di apparecchi da gioco, il cui esito dipenda esclusivamente o in modo preponderante dalla destrezza del giocatore, gode della garanzia della libertà di commercio. Presupposti per la limitazione di tale libertà (consid. 3).
2. L'art. 52 della legge ticinese sugli esercizi pubblici conferisce al Consiglio di Stato la competenza di fissare il numero degli apparecchi da gioco e di disciplinarne l'esercizio. L'art. 149 del relativo regolamento d'applicazione, che vieta gli apparecchi remuneranti in denaro, non è sussumibile a detta norma legale; viola pertanto il principio della separazione dei poteri (consid. 4).
3. Condizioni alle quali l'autorità governativa può disporre, anche in mancanza di una base legale, le misure indispensabili a preservare e ristabilire l'ordine pubblico (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 149 del