Regesto
Art. 4 CF. Imposta sui trasferimenti immobiliari; vendita di azioni; realtà economica quale criterio determinante.
La vendita della totalità o della maggior parte delle azioni di una società immobiliare può, senza violazione dell'art. 4 CF, essere assimilata, dal punto di vista economico, alla vendita degli immobili appartenenti alla società, ed essere quindi sottoposta all'imposta sui trasferimenti immobiliari. Per converso, non è compatibile con l'art. 4 CF, almeno in base alla legislazione lucernese, sottoporre a detta imposta anche il trasferimento della partecipazione maggioritaria di una società d'esercizio con riferimento agli immobili di sua proprietà.