Regesto
Art. 760 CO. Prescrizione delle azioni di responsabilità nel diritto della società anonima.
1. La prescrizione delle azioni di responsabilità dell'ente pubblico secondo l'art. 762 cpv. 4 CO è disciplinata dall'art. 760 CO (consid. 3a).
2. Il creditore che subisce una perdita nel fallimento di una società anonima ha, di regola, conoscenza del danno - ciò che, secondo l'art. 760 CO fa iniziare il decorso della prescrizione di cinque anni - quando siano stati depositati la graduatoria e l'inventario; il danneggiato può, in virtù di circostanze straordinarie, acquistare anche prima di tale momento la conoscenza necessaria (consid. 4).
3. La prescrizione non è sospesa, conformemente all'art. 134 cpv. 1 n. 6 CO, fino alla cessione, da parte della massa fallimentare, al creditore, delle azioni contro i membri dell'organo responsabile (consid. 5).