Regesto
Art. 230 LEF; art. 319 segg. CPC; sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi.
Il diritto del creditore, dopo la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi, di chiedere la continuazione della procedura e di fornire la garanzia per le spese non coperte non esclude ancora l'impugnazione della decisione di sospensione del giudice del fallimento (consid. 3).