Regesto
Graduatoria ed elenco degli oneri. Menzione degli accessori e oggetto della loro garanzia.
1. Spetta al giudice, nella procedura dell'art. 250 LEF, e non all'autorità di vigilanza, statuire sull'estensione del pegno (consid. 1).
2. La menzione degli accessori contenuta nel registro fondiario vale a favore di ciascun creditore pignoratizio, indipendentemente dalla data di costituzione del pegno. Se l'ufficio vuole negare, per un diritto di pegno determinato, l'estensione della garanzia agli accessori, deve dichiararlo in modo chiaro ed univoco, dandone avviso al creditore interessato (consid. 2).