Regesto
Esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare; ripartizione (art. 157 LEF).
Quando è dichiarato il fallimento del proprietario del pegno dopo la realizzazione dell'oggetto dato in pegno e un credito iscritto nell'elenco oneri è soppresso, l'importo così liberato non cade senz'altro nella massa fallimentare; esso serve in primo luogo a pagare i creditori pignoratizi rimasti insoddisfatti (consid. 2-4).