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Regesto

Falsità in documenti, art. 251 num. 1 CP.
Chi, mediante una fattura, ha richiesto per sè il prezzo di merci fornite o di lavori eseguiti da terzi non commette un falso materiale (creazione di falso documento, consid. I, 1); non commette neppure un falso intellettuale (menzogna scritta, consid. I, 2).
Prescrizione assoluta dell'azione penale. Art. 72 num. 2 CP.
1. La prescrizione cessa di decorrere con la pronuncia della decisione cantonale di ultima istanza; la presentazione di un ricorso per cassazione non le fa riprendere il decorso (consid. II, 2).
2. Condizioni alle quali un giudizio anteriore alla sentenza cantonale di ultima istanza ha gli stessi effetti (consid. II, 3).