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Regesto

1. Art. 2 cpv. 2 CP. Una legge temporanea è applicabile anche dopo la sua abrogazione alle infrazioni alle sue disposizioni commesse mentre era in vigore. Una disciplina posteriore più favorevole è irrilevante per la repressione di atti commessi durante la vigenza della legge temporanea (consid. 1).
2. Art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1 e 12 dell'Ordinanza del Consiglio federale sull'indicazione deiprezzi al minuto, del 31 marzo 1976. Le merci offerte al consumatore vanno indicate con il prezzo che dovrà essere effettivamente pagato. Questa regola, che tende a promuovere la chiarezza e la bcomparabilità dei prezzi, si applica per analogia alla pubblicità, nella misura in cui contenga indicazioni di prezzi (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 2 cpv. 2 CP