Regesto
Art. 80 LEF; rigetto definitivo dell'opposizione; emolumenti fondati su una base legale, ma che non sono stati oggetto di una decisione.
L'esistenza di un titolo sta al centro della procedura di rigetto dell'opposizione. Di conseguenza, il rigetto definitivo dell'opposizione non può essere pronunciato per dei crediti principali che non sono concessi in un titolo di rigetto, bensì risultano - quando creditore procedente è lo Stato - soltanto da disposizioni legali (consid. 4).