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Regesto

Art. 84 cpv. 1 lett. b OG.
1. Nei confronti di un abitante di un cantone concordatario un concordato non è applicabile quale diritto cantonale interno, bensi quale diritto concordatario; il cittadino può quindi proporre ricorso per violazione di concordati (precisazione della giurisprudenza) (consid. 2 b).
2. Il Tribunale federale esamina liberamente l'applicazione di concordati contenenti norme di diritto di obbligatorietà generale (consid. 3).
3. Il diritto concordatario prevale sul diritto cantonale di livello infracostituzionale (consid. 4).
4. Interpretazione delle disposizioni concordatarie (precisazione della giurisprudenza) (consid. 5 a).
Art. 21 e 22 del concordato concernente la scuola tecnica superiore intercantonale di Rapperswil.
Le disposizioni di questo concordato non impediscono al cantone di Schwyz di pretendere dagli alunni della scuola tecnica superiore domiciliati sul suo territorio un contributo alle prestazioni che esso è tenuto a versare annualmente per l'esercizio di detta scuola.

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Referenzen

Artikel: Art. 84 cpv. 1 lett. b OG, Art. 21 e 22 del