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Regesto

Art. 324 e 91 CO; mora del lavoratore; ricusa senza legittimo motivo di ricevere la prestazione debitamente offerta; chiusura di imprese per combattere il coronavirus.
Un impedimento di lavorare risultante dai provvedimenti per combattere il coronavirus non ricade nella sfera di rischio del datore di lavoro nel senso dell'art. 324 cpv. 1 CO (rischio imprenditoriale); chiusure di imprese per combattere il coronavirus costituiscono motivi oggettivi, che giustificano, nel senso dell'art. 91 CO, la ricusa della prestazione debitamente offerta. Il datore di lavoro non è quindi tenuto al pagamento del salario, se il lavoratore non ha potuto effettuare la prestazione lavorativa a causa dei provvedimenti per combattere il coronavirus (consid. 4 e 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 324 e 91 CO, art. 324 cpv. 1 CO