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Regesto

Procedura civile; inizio del decorso del termine per l'azione di inesistenza del debito ove la decisione di rigetto dell'opposizione soggiaccia a un rimedio ordinario; art. 83 cpv. 2 LEF.
Ove la decisione di rigetto dell'opposizione soggiaccia ad un rimedio ordinario, il termine di dieci giorni per proporre l'azione d'inesistenza del debito ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF comincia a correre dal giorno in cui il termine di ricorso è spirato infruttuosamente oppure da quello della decisione dell'autorità di ricorso o del ritiro del ricorso, e ciò senza riguardo alla provvisoria esecutività della decisione di rigetto di prima istanza.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 83 cpv. 2 LEF