Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Campo d'applicazione del previgente art. 260ter n. 1 rispettivamente dell'art. 260ter cpv. 1 CP, dell'art. 2 cpv. 1 della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate (di seguito: legge Al-Qaïda/Stato islamico) del 12 dicembre 2014, nonché dell'art. 74 cpv. 4 LAIn; compatibilità dell'art. 2 cpv. 1 della legge Al-Qaïda/Stato islamico con il principio della legalità e con quello della determinatezza del diritto penale; elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato.
Applicabilità della legge Al-Qaïda/Stato islamico ammessa, dal momento che il comportamento rimproverato alla ricorrente rientra nel campo di applicazione temporale di questa legge. La legge Al-Qaïda/Stato islamico, emanata in via d'urgenza, costituisce una legge in senso formale che soddisfa il principio della legalità ancorato all'art. 1 CP. Lasciata indecisa la questione di sapere se il comportamento della ricorrente sia punibile anche in virtù del previgente art. 260ter CP (consid. 6.4.1). L'art. 74 cpv. 4 LAIn non prevale sull'art. 2 della legge Al-Qaïda/Stato islamico fintantoché non sia sancito dal Consiglio federale il divieto di Al-Qaïda e dello Stato islamico sulla base dell'art. 74 cpv. 1 LAIn e la legge Al-Qaïda/Stato islamico sia ancora in vigore (consid. 6.4.2).
L'art. 2 cpv. 1 della legge Al-Qaïda/Stato islamico rispetta il principio della determinatezza del diritto penale ancorato all'art. 1 CP. Con tale disposizione, il legislatore intendeva punire tutti gli atti che mirano a sostenere materialmente o con risorse di personale Al-Qaïda, lo Stato islamico e le organizzazioni associate. È tuttavia necessaria una certa attinenza dell'atto con le attività criminali (consid. 7.2).
Spinta da convinzioni radicali e cosciente delle atrocità commesse dallo Stato islamico, la ricorrente si è recata con suo fratello nel territorio controllato dallo Stato islamico, dove ha vissuto per vari mesi con il sostegno finanziario di quest'ultimo e ha partecipato alla vita dello Stato islamico come membro della comunità, svolgendo le mansioni domestiche che le competevano in quanto donna secondo le regole dello Stato islamico. Tutto ciò costituisce, oggettivamente e soggettivamente, un sostegno allo Stato islamico ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della legge Al-Qaïda/ Stato islamico (consid. 7.4 e 7.5).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 74 cpv. 4 LAIn, art. 1 CP, art. 74 cpv. 1 LAIn