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Regesto
Separazione. Modificazione dei contributi dovuti dal marito per il mantenimento della moglie.
1. Il ricorso per nullità previsto dall'art. 68 cpv. 1 lett. b OG è ammissibile contro un decreto che ordina misure volte alla protezione dell'unione coniugale, emanato dall'ultima istanza cantonale (consid. 1).
2. Il giudice della separazione è competente per fissare i contributi che il marito deve versare alla moglie separata in virtù dell'art. 160 cpv. 2 CC (consid. 2).
3. In caso di cambiamento nella situazione dei coniugi, questi contributi possono essere soppressi, ridotti oppure aumentati dal giudice adito con un'azione volta alla modificazione della sentenza di separazione; la procedura delle misure protettrici dell'unione coniugale non è applicabile (consid. 2 b e c).
- I cantoni designano il giudice competente per materia (consid. 2 e).
- Il foro è al domicilio della parte convenuta (consid. 3).
- Il ricorso per riforma è ammissibile se è raggiunto il valore litigioso richiesto dall'art. 46 OG (consid. 2 d).
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Regeste:
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Referenzen
Artikel: art. 68 cpv. 1 lett. b OG, art. 160 cpv. 2 CC, art. 46 OG