Regesto
Elezioni cantonali. Congiunzione di liste.
1. a) Legittimazione dei partiti politici a proporre ricorso di diritto pubblico contro un'elezione (consid. 1a).
b) Natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico (consid. 1b).
2. Autorità competente, secondo il diritto vodese, a ricevere le dichiarazioni di congiunzione di liste elettorali (consid. 2).
3. Una dichiarazione di congiunzione che non sia stata portata in una maniera qualsiasi a conoscenza degli elettori è inoperante (consid. 3).