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Regesto

Responsabilità della Confederazione per la corrispondenza telefonica.
1. Ammissibilità dell'azione di diritto amministrativo (consid. 1).
2. Secondo la legge federale sulla corrispondenza telegrafica e telefonica del 14 ottobre 1922, la Confederazione non risponde del danno subito da un abbonato del telefono per il fatto che, in seguito a un ostacolo tecnico nella centrale, egli non è raggiungibile sulle linee attribuitegli che in misura parziale (consid. 2).
3. La responsabilità della Confederazione non può nemmeno essere desunta dalla legge sulla responsabilità del 14 marzo 1958 (consid 3).
4. Portata del "principio della legalità" (consid. 4).
5. Il danneggiato non ha alcuna azione contro il funzionario colpevole (consid. 5).