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Regesto

1. Esecuzione in via di pignoramento aperta per errore contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento. Sospensione della procedura da parte dell'ufficio di esecuzione, che annulla le operazioni irregolari e spicca comminatorie di fallimento. Quando l'ufficio decide sponte sua, per motivi non attinenti al creditore, di annullare in corso di pignoramento operazioni non conformi a norme di legge, si limita a ristabilire la situazione anteriore, per cui non sussistono motivi per annullare l'insieme delle operazioni di esecuzione, comprese quelle compiute correttamente (consid. 1b).
2. Beneficium excussionis realis (art. 41 LEF). Non essendo stato esercitato in tempo utile, il diritto del debitore di esigere dal creditore il proseguimento dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno è perento e l'esecuzione continua il suo corso ordinario in via di pignoramento o di fallimento (consid. 2a).

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Referenzen

Artikel: art. 41 LEF