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Regesto

Art. 26, art. 34 cpv. 1 e art. 73 Cost.; legge cantonale sull'energia (KEnG/LU) e tutela dei diritti acquisiti in materia edilizia; validità di un'iniziativa popolare comunale volta alla conversione di tutti i sistemi di riscaldamento con l'utilizzazione di energie rinnovabili entro il 2030.
Interpretazione di un'iniziativa popolare per valutarne la sua legalità (consid. 3.3). L'iniziativa "Hochdorf heizt erneuerbar - ab 2030 erst recht" contiene un obiettivo vincolante e mira a una decisione di principio (consid. 3.4). Compatibilità con il § 9 KEnG/LU (consid. 4) nonché con la garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) e il § 178 PBG/LU (consid. 5). Di massima, né la garanzia della proprietà né la tutela dei diritti acquisiti in materia edilizia conferiscono un diritto al mantenimento di un ordine giuridico una volta in vigore (consid. 5.4-5.6). L'obiettivo dell'iniziativa può essere compreso come un passo verso uno sviluppo ecologico sostenibile (art. 73 Cost.) (consid. 5.7). La proporzionalità della restrizione della proprietà dipende in primo luogo dai costi presunti e da chi deve assumerli. Per le autorità dovrebbe essere possibile, nel tempo rimanente per attuare l'iniziativa, di emanare una regolamentazione compatibile con il diritto superiore (consid. 5.8 e 5.9). L'invalidamento dell'iniziativa viola l'art. 34 cpv. 1 Cost. (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 26, art. 34 cpv. 1 e art. 73 Cost., art. 73 Cost., art. 34 cpv. 1 Cost.