Regesto
Moratoria bancaria ai sensi dell'art. 29 della Legge federale su le banche e le casse di risparmio.
1. Competenza della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale per giudicare la decisione del giudice della moratoria; cognizione (consid. 1).
2. Legittimazione della Banca a insorgere alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (consid. 2).
3. La circostanza, che la Commissione federale delle banche ha revocato alla Banca l'autorizzazione a esercitare prima che la domanda di moratoria fosse decisa, non poteva indurre il giudice della moratoria a respingere la domanda. La moratoria bancaria può anche essere concessa dopo la revoca dell'autorizzazione, nella misura in cui non è ancora stata accertata l'insolvenza (consid. 3 e 4).